IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 75 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352; 
  Visti  gli  atti  trasmessi  in  data  14  luglio  2011  da   parte
dell'Ufficio  centrale  per  il  referendum  presso   la   Corte   di
cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del  referendum
indetto con decreto del Presidente della Repubblica  23  marzo  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77  del  4  aprile  2011,  per
l'abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51,  in  materia
di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri  e
dei Ministri a  comparire  in  udienza  penale,  quale  risultante  a
seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte costituzionale; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
                                Emana 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In esito al referendum di cui in premessa, l'articolo  1,  commi
1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 2 della legge  7  aprile  2010,  n,  51,
recante «Disposizioni  in  materia  di  impedimento  a  comparire  in
udienza» quale risultante a seguito della sentenza n.  23  del  13-25
gennaio 2011 della Corte costituzionale, sono abrogati. 
  2. L'abrogazione di cui al comma  1  ha  effetto  a  decorrere  dal
giorno successivo a quello della pubblicazione del  presente  decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 18 luglio 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano